L’obiettivo di FlixBus Italia S.r.l. è quello di mantenere i più alti standard di efficienza e sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Non a caso la nostra società segue precise procedure, create ad hoc al fine di rendere il più confortevole possibile il viaggio dei nostri clienti, come risulta evidente anche nella nostra Carta dei servizi e Politica Aziendale, mirando a:
a) garantire alti livelli di qualità dei servizi offerti dietro costante monitoraggio;
b) migliorare in modo continuativo i servizi offerti;
c) attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa UNI EN ISO 9001 vigente.
Su questa pagina troverete informazioni sui diritti dei passeggeri nel settore del trasporto con autobus. Agire in modo orientato al cliente è la nostra massima priorità. Vi preghiamo quindi di mettervi in contatto con il nostro servizio clienti, senza esitare, nel caso riscontraste una qualsiasi carenza durante il Vostro viaggio.
Puoi contattarci tramite il nostro modulo di contatto.
Siamo desiderosi di trovare la soluzione ottimale ai problemi dei nostri passeggeri, e siamo sempre disponibili ad andare incontro ai nostri clienti, per soddisfarli anche al di là dei vigenti diritti del viaggiatore.
FlixBus in ottemperanza della normativa nazionale e delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011 (“Regolamento”) relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, vuole garantire ai propri passeggeri un livello elevato di protezione qualunque sia la loro destinazione.
Il Regolamento prevede una serie minima di diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus all’interno dell’Unione Europea che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedono:
I passeggeri interessati possono disporre delle informazioni appropriate e comprensibili sui propri diritti direttamente dal testo completo del Regolamento disponibile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=IT, oppure accedere ad una sintesi del Regolamento redatta dalla Commissione Europea disponibile in italiano al seguendo link: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/road/doc/summary_it.pdf
Come previsto dal Regolamento, in Italia l’Autorità competente a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) la quale può effettuare monitoriaggi e indagini conoscitive sui servizi, nonché valutare eventuali reclami dei passeggeri.
Il servizio di trasporto ferroviario in cooperazione è ad oggi disponibile soltanto in Germania.
1. Quando si acquista un biglietto ferroviario, il prezzo non deve dipendere dalla nazionalità del passeggero o dal luogo di acquisto.
2. I diritti dei passeggeri ferroviari si applicano generalmente a tutti i servizi ferroviari forniti all'interno dell'UE. I paesi europei possono decidere se questi diritti si applicano anche ai treni che operano in Germania (treni urbani interni, treni locali e regionali, ecc.) e ai treni internazionali con provenienza o destinazione al di fuori dell'UE.
Cancellazione o ritardo
Se il tuo treno è stato cancellato o è in ritardo, hai sempre diritto a ricevere informazioni adeguate sulla situazione mentre sei in attesa.
Se ti dicono che giungerai alla tua destinazione finale con un ritardo di almeno 1 ora, hai diritto a:
Se decidi di continuare il viaggio come previsto o di accettare un trasporto alternativo verso la tua destinazione, potresti avere diritto a una compensazione pari al:
Non hai diritto a una compensazione se:
La compensazione sarà corrisposta solo se l'importo risultante è superiore a 4 EUR.
Se ritieni che i tuoi diritti non sono stati rispettati, puoi inviare un reclamo all'impresa ferroviaria, che dovrà risponderti entro 1 mese.
Se la risposta non ti soddisfa, contatta l'organismo nazionale competente [111 KB] (EN) nel tuo paese.
3. Smarrimento o danneggiamento di bagagli registrati
Se durante il viaggio il tuo bagaglio registrato viene smarrito o danneggiato, hai diritto a un risarcimento, a meno che non sia stato preparato in maniera inadeguata, non sia idoneo al trasporto o non presenti caratteristiche particolari.
Risarcimento:
In caso di morte o lesioni provocate da incidente ferroviario, il passeggero o i suoi congiunti hanno diritto al risarcimento per lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli a mano, registrati o meno, fino a un valore massimo di 1.500 EUR.
4. Lesioni o decesso
Inoltre, in caso di morte del passeggero o lesioni dovute ad un incidente ferroviario, il passeggero (o i suoi congiunti) hanno diritto a un risarcimento e a ricevere un anticipo entro 15 giorni dall'incidente a copertura delle esigenze immediate.
In caso di decesso, l'anticipo ammonta ad almeno 21.000 EUR a persona.